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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

48459
Stato 27 occorrenze
  • 1957
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

(Inquadramento nei ruoli aggiunti).

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Ruoli aggiunti

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

(Impiegati dei ruoli aggiunti della Corte dei conti).

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

(Trattamento economico del personale dei ruoli aggiunti).

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

(Trattamento economico degli impiegati dei ruoli aggiunti passati nei ruoli organici).

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

(Esami di promozione degli impiegati dei ruoli aggiunti).

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

I posti riservati non coperti per mancanza di aspiranti vanno aggiunti agli altri posti messi a concorso.

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Nei ruoli aggiunti possono essere collocati anche gli impiegati civili non di ruolo assunti in servizio posteriormente alla data del 1° marzo 1948

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

La promozione a segretario si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i segretari aggiunti dello stesso ruolo che

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Al concorso sono ammessi a partecipare gli appartenenti ai ruoli aggiunti corrispondenti che abbiano compiuto in detti ruoli sette anni di effettivo

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una volta all'anno al personale dei corrispondenti ruoli aggiunti.

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Gli impiegati collocati nei ruoli aggiunti i quali abbiano maturato nei ruoli transitori e nei ruoli aggiunti un'anzianità di servizio pari a quella

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

La promozione ad applicato si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli applicati aggiunti dello

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dei corrispondenti ruoli aggiunti.

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Al personale dei ruoli aggiunti spetta il trattamento economico previsto per la corrispondente qualifica del ruolo organico con la relativa

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Rimangono in vigore i ruoli ed i posti aggiunti ai ruoli ordinari concernenti il personale del soppresso Ministero dell'Africa italiana, istituiti

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Il ministro per l'industria e commercio ha facoltà di fare compiere ai vice periti o periti aggiunti che non siano in possesso del diploma di perito

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, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i vice rettori aggiunti di 2ª classe dello stesso ruolo che abbiano compiuto quattro anni

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Il collocamento nei ruoli aggiunti richiesto ai sensi del precedente comma è disposto nell'ordine risultante dalla data di assunzione alla categoria

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Al compimento dell'anzianità complessiva nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti, rispettivamente di anni cinque per le carriere direttive

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Il collocamento nei ruoli aggiunti può essere chiesto soltanto da coloro che trovandosi nelle condizioni previste dal precedente terzo comma, alla

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carriere esecutive è conferito almeno una volta all'anno al personale dei corrispondenti ruoli aggiunti nell'ordine in cui è collocato nei ruoli stessi

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Gli impiegati collocati nei ruoli aggiunti delle carriere direttive della Corte dei conti a norma dell'art. 11 della legge 5 giugno 1951, n. 376

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partecipare allo scrutinio stesso e il numero di vice segretari, segretari aggiunti e segretari dello stesso ruolo che abbiano compiuto nove anni di

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I ruoli aggiunti, istituiti in sostituzione dei ruoli speciali transitori, comprendono le seguenti qualifiche: per le carriere direttive: le

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Nei confronti del personale assunto in base alla legge 9 gennaio 1951, n. 10, ed alla legge 22 febbraio 1951, n. 64, l'immissione nei ruoli aggiunti

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

speciali transitori o nei ruoli aggiunti i quali, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, avrebbero potuto ottenere

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